sabato 25 dicembre 2010

La Costituzione, Articolo 9 (seconda parte)


E’ un articolo significativo, anche dal punto di vista del metodo di osservare la nostra Costituzione. Anzitutto si situa nei principi fondamentali, dopo la libertà religiosa e prima delle garanzie di asilo politico e quindi delle libertà di tipo giuridico. Il problema è centrato sulla conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale della Nazione. La prima cosa da osservare è il perché non è stato fatto subito un Ministro, un Ministero, che in qualche modo attuasse questa disposizione. Bisogna aspettare il 1975 perché sia istituito il Ministero dei beni culturali e ambientali. Questo ci fa capire come l’attuazione della Costituzione non sia un fatto immediato. Le preoccupazioni dei costituenti erano di non fare un Ministero della cultura, questo credo sia la prima cosa da sottolineare. Venivamo fuori dall’esperienza fascista e quindi si riteneva pericoloso un intervento diretto dello Stato sulla cultura. E’ logico. Perché poi l’articolo 9 va collegato con l’articolo 33 sulla libertà della ricerca, come altro principio fondamentale della nostra Costituzione e allora il Ministero dei beni culturali, che è nato nel ‘75 e poi si è sviluppato sino ai nostri giorni, è in qualche modo un ministero di servizio. La cultura non lo fa lo Stato, la cultura la fanno i cittadini e la fanno le istituzioni che devono essere libere in questa produzione di cultura. Lo Stato interviene per garantire e per aiutare questo tipo di sviluppo. L’altro principio importante è che sono cambiati in questo cinquantennio il senso della cultura e del patrimonio ambientale e storico del paese. E quello che è venuto sviluppandosi in questo cinquantennio è la coscienza che si tratta anche di un patrimonio di tipo economico che può dare al paese una ricchezza.

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